
Il giorno 28 dicembre 1998 presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca
tra
l’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca
e
Feneal-Uil, Filca-CisI, Fillea-Cgil
alla luce anche di quanto previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460, viene definito lo Statuto del Comitato Paritetico Marmo - C.P.M., che si allega e fa parte integrante del presente accordo.
Per quanto non modificato dalle norme statutarie allegate, restano in vigore i precedenti accordi in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI |
FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL |
|
1) Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, tra l'Associazione Industriali della Provincia di Lucca e le OO.SS. Feneal-Uil-Lucca, Filca-Cisl-Lucca e Fillea-Cgil-Lucca, è costituito il Comitato paritetico marmo, detto in sigla C.P.M.
2) II C.P.M. non ha scopo di lucro.
L'attività del Comitato Paritetico Marmo è rivolta allo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e le misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività, nel comparto materiali lapidei.
Le attività del Comitato sono finalizzate ai seguenti obiettivi:
Per quanto concerne le predette attività, tenendo conto degli adempimenti sempre più complessi previsti da specifiche norme, allo scopo di offrire un valido supporto alle imprese del settore per interventi di natura tecnica in materia di prevenzione sia in cava che al piano, oltre che per le valutazioni di ordine tecnico del Comitato stesso, viene prevista la possibilità di stipulare, di volta in volta, apposite convenzioni con tecnici qualificati e di consolidata esperienza, i quali saranno a disposizione delle Aziende e del Comitato per attività di consulenza, interventi specifici, progetti, attività di formazione di lavoratori ecc., in base alla convenzione che verrà definita a seconda delle esigenze e finalità individuate.
II campo di attività del Comitato Paritetico Marmo è riferito altresì anche alle questioni inerenti la formazione professionale.
In tale, ottica, pertanto, il Comitato Paritetico Marmo potrà:
Per le attività di cui sopra il Comitato Paritetico Marmo potrà avvalersi della collaborazione di esperti e tecnici in materia di formazione.
Il C.P.M. inoltre:
1) II C.P.M. ha sede in Pietrasanta, Via Garibaldi, 97. Il Comitato può stabilire la fissazione della sede amministrativa anche in luogo diverso dalla sede legale.
2) La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo e si intende automaticamente prorogata di anno in anno, salva che non venga data disdetta, da parte dell'Associazione Industriali o delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, con raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della scadenza di ogni singolo anno.
Il Comitato Paritetico è composto da 8 membri, 4 dei quali designati dall'Associazione Industriali della Provincia di Lucca, 2 dalla Fillea-Cgil di Lucca, 1 dalla Filca-Cisl di Lucca, 1 dalla Feneal-Uil di Lucca.
L'attività dei membri del Comitato paritetico è a titolo gratuito.
Il Comitato si riunisce, anche fuori della propria sede, di norma una volta al mese e straordinariamente quando sia richiesto, con un preavviso di almeno quindici giorni, o dalla Associazione Industriali o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore.
Per la validità delle riunioni del Comitato paritetico e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le decisioni del Comitato saranno assunte all'unanimità. Delle decisioni e di quanto altro ritenuto opportuno si redigerà verbale da sottoscrivere da un componente di parte imprenditoriale e uno di parte sindacale.
Alle riunioni del Comitato potranno partecipare tecnici di parte, (che per tale natura non potranno essere pubblici funzionari), qualificati nella materia, della cui partecipazione l'Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
La partecipazione di altre persone (esempio: tecnici dei servizi pubblici, docenti universitari, ecc.) a determinate riunioni potrà essere di volta in volta decisa dal Comitato.
I membri del Comitato ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle questioni che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.
Le entrate del Comitato sono costituite da:
a) contributi stabiliti dal C.c.p.l. 30 luglio 1988, come modificato dall'Accordo 17 febbraio 1993 e da quelli che successivamente venissero stipulati in materia fra Associazione Industriali e Feneal-Uil, Filca-CisI e Fillea-Cgil.
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) eventuali sanzioni per ritardato versamento di contributi di cui alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per attivi di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e privati nazionali e internazionali.
Per la movimentazione dei fondi verranno designati da parte del Comitato un rappresentante di parte imprenditoriale e uno di parte sindacale.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi decisi dal Comitato deve essere effettuato con firma abbinata dei due rappresentanti suddetti o da chi, in caso di assoluto impedimento dei suddetti, li sostituisca purché munito di apposita, specifica delega scritta rilasciata per ciascuno dei casi di impedimento.
Ai due rappresentanti suddetti viene affidata la rappresentanza legale del C.P.M..
1) L'esercizio annuale del C.P.M. va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2) Alla fine di ogni anno verrà predisposto il bilancio consuntivo, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il controllo dei conti è affidato a un collegio sindacale nominato dal Comitato.
Il patrimonio del C.P.M. è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
b) dagli avanzi di gestione e delle somme destinate a formare speciale riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio del C.P.M.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del C.P.M.
In caso di cessazione di attività del Comitato e di messa in liquidazione del Fondo, l'Associazione Industriali e le 00.SS. Feneal-Uil, Filca-CisI e Fillea-Cgil provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di disaccordo la designazione verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Lucca.
Le Organizzazioni predette determinano all'atto della messa in liquidazione i compiti dei liquidatori e ne ratificano l'operato.
Il patrimonio del C.P.M., in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di controllo di cui all'alt. 3, 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Associazione Industriali della Provincia di Lucca e da Feneal-Uil, Filca-CisI e Fillea-Cgil provinciali.